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PARLAMENTO EUROPEO 2004 - 2009 Commissione per le petizioni 12.05.2006 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Petizione 1259/2003, presentata da Rocco Margapoti, cittadino italiano, a nome dei comitati dei quartieri di Case rosse e Settecamini, corredata di 3 508 firme, contro un impianto per lo smaltimento di rifiuti pericolosi 1. Sintesi della petizione Pur trattandosi della stessa impresa della precedente petizione (Industria chimica Engelhard S.p.A ), gli istanti denunciano l’elevato rischio d’inquinamento ambientale che essa pone in un quartiere ad alta densità abitativa (Roma Tiburtina). L’attività in questione, di combustione di catalizzatori esausti, sarebbe stata autorizzata dalla Regione in base alla normativa nazionale (legge 443/2001) di attuazione di una decisione della Commissione, 2001/118/CE, relativa alla classificazione europea dei rifiuti. Trattandosi di un impianto esistente, la valutazione d’impatto ambientale (VIA) non è stata richiesta, anche se lo stabilimento ha già provocato incidenti e la direzione avrebbe da tempo adottato una politica aziendale di segretezza nei confronti degli abitanti. Il rischio di grave inquinamento ambientale, in una zona ad alta densità abitativa, sarebbe già in atto per l’emissione di fumi tossici che potrebbe essere – secondo una recente analisi – una concausa della mortalità nella popolazione residente maschile. Perciò i firmatari chiedono la chiusura immediata dell’impianto di smaltimento ed altri interventi di controllo e difesa dagli effetti tossici ed inquinanti. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 12 maggio 2004. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento). 3. Risposta della Commissione , ricevuta il 19 ottobre 2004.“Il firmatario denuncia i notevoli rischi di inquinamento ambientale a danno di un quartiere ad elevata densità abitativa (Roma Tiburtina), derivanti dalle attività dell’impianto di trattamento dei rifiuti gestito dalla Engelhard Italiana S.p.A a Settecamini – Case Rosse (Roma). Le sue emissioni di fumi tossici potrebbero essere la causa dell’elevato tasso di mortalità della popolazione maschile locale. Il firmatario chiede l’immediata chiusura dell’impianto. PE 349.036/RIVII 2/4 CM\615887IT.doc IT Stando alla valutazione delle informazioni presentate dal firmatario elaborata dalla Commissione, l’impianto smaltisce vari tipi di rifiuti: rifiuti pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE 1 (ad esempio “catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose” - codice 16 08 07) e rifiuti non pericolosi (ad esempio “catalizzatori esauriti contenenti oro, argento ecc. (tranne 16 08 07)” - codice 16 08 01, “rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi)” - codice 12 01 99). L’obiettivo è apparentemente duplice: a) eliminare i residui dei processi di produzione, per cui sono stati utilizzati i catalizzatori, che possono essere ancora presenti nei catalizzatori esauriti e b) recuperare metalli preziosi e rame dai catalizzatori esauriti. Per eliminare i residui presenti nei catalizzatori esauriti e recuperare i metalli, l’autorizzazione dell’impianto consente “il trattamento pirolitico e il processo idrometallurgico per via umida o un processo equivalente per il trattamento delle ceneri”. L’impianto tratta dunque rifiuti pericolosi (fino a 1.600 tonnellate all’anno) utilizzando un processo termico che riduce i rifiuti in ceneri. I metalli preziosi e il rame vengono recuperati dalle ceneri mediante una sorta di processo idrometallurgico. Tale attività potrebbe essere classificata (come nell’autorizzazione dell’agosto 2002 rilasciata dalle autorità italiane) come R4 – “Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici” e R8 – “Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori” ai sensi dell’allegato II B della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti2. All’articolo 10, la direttiva richiede che le imprese che effettuano queste attività ottengano un’autorizzazione. Inoltre, l’articolo 4 specifica che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:- senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; - senza causare inconvenienti da rumori o odori; - senza danneggiare la natura e il paesaggio. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico o lo smaltimento non controllato di rifiuti. Le informazioni fornite non consentono di valutare definitivamente se l’impianto è soggetto o no alle direttive sull’incenerimento dei rifiuti. Se le direttive fossero applicabili all’impianto, o a parte di esso, la direttiva 94/67/CE sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi 3 sarebbe immediatamente d’applicazione e la direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti4 lo sarebbe dal 28 dicembre 2005 al più tardi.1 Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elencodi rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relative ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relative ai rifiuti pericolosi; GU L 226 del 6.09.2000, pag. 3. 2 GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39.3 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.4 GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.CM\615887IT.doc 3/4 PE 349.036/RIVII IT Stando alle informazioni trasmesse dal firmatario, l’impianto opera dagli anni ’60. Pertanto, la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 1 relativamente più recente non è applicabile. Gli impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi mediante l’operazione R8 sono soggetti alle disposizioni della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC; allegato I, punto 5.1)2, purché la loro capacità sia superiore alle 10 tonnellate al giorno. Gli impianti IPPC possono operare solo se in possesso di un’autorizzazione recante i valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche per gli inquinanti che potrebbero essere emessi in quantità significative, in considerazione della loro natura e della possibilità che trasmettano gli agenti inquinanti da un mezzo di propagazione all’altro (acqua, aria, suolo). Tali valori, parametri o misure sono basati sulle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti interessati, della loro ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. Le autorità competenti concedono l’autorizzazione a condizione che l’impianto soddisfi i requisiti della direttiva; in caso contrario, l’autorizzazione non sarà concessa. Gli impianti che già operavano da una data antecedente all’ottobre 1999 – come nel caso dell’impianto in questione – devono soddisfare i requisiti della direttiva solo entro la fine dell’ottobre 2007. Non è chiaro se l’impianto della Engelhard Italiana S.p.A. raggiunge le soglie di capacità summenzionate, poiché l’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente nell’agosto 2002 limita il trattamento dei rifiuti a un massimo di 1.600 tonnellate all’anno. La Commissione inviterà le autorità italiane a fornire chiarimenti al riguardo. In considerazione di quanto summenzionato, la Commissione contatterà le autorità italiane al fine di indagare sul rispetto, da parte dell’impianto, dei requisiti imposti dal diritto comunitario. La commissione per le petizioni del Parlamento europeo sarà informata della risposta delle autorità italiane.”4. Risposta della Commissione , ricevuta il 30 novembre 2005“La Commissione ha ricevuto la risposta delle autorità italiane alla propria richiesta di chiarimenti sull’applicazione della legislazione comunitaria all’impianto oggetto della presente petizione. Secondo le autorità italiane, l’impianto è soggetto alla direttiva 94/67/CE sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi 3 e alla direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti4. Come descritto nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2004, le norme della precedente direttiva sono tutt’ora vigenti, mentre quelle contenute nell’ultima direttiva devono essere applicate dagli impianti di incenerimento esistenti entro il 28 dicembre 2005. Dalla risposta delle autorità italiane si apprende che l’impianto ha ricevuto una serie di autorizzazioni ai sensi del decreto italiano 22/97, che recepisce la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti1, e del decreto 203/88, che recepisce, tra le altre, la direttiva 84/360/CEE concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali2. Tuttavia, la risposta non menziona alcuna autorizzazione ai sensi del decreto 124/2000, che recepisce la direttiva 94/67/CE. La Commissione sta esaminando tale aspetto per determinare se sia stato violato il diritto comunitario. La commissione per le petizioni del Parlamento europeo sarà informata in merito a qualsiasi azione intrapresa.”5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006“Agendo ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE, il 19 dicembre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di ingiunzione. Con riferimento all’impianto di trattamento dei rifiuti gestito dalla Engelhard Italiana S.p.A nella zona di Settecamini (Roma), la Commissione ritiene che, rilasciando un’autorizzazione senza verificare i requisiti stabiliti dagli articoli da 5 a 12 della direttiva 94/67/CE sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi 3 e mancando di presentare proposte di modifica dell’impianto stesso soggetto a valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE4 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE5, l’Italia non abbia rispettato gli obblighi derivanti dalle direttive suddette. Le autorità italiane sono state invitate a presentare le proprie osservazioni in merito alle questioni delineate nella lettera di cui sopra. La Commissione terrà la commissione per le petizioni del Parlamento europeo al corrente di ogni ulteriore sviluppo del caso in questione.”1 GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39, nella versione modificata.2 GU L 188 del 16.07.1984, pag. 20.3 GU L 365 del 31.12.19944 GU L 175 del 5.07.19855 GU L 73 del 14.03.1997
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